OBBLIGO DI EMENDA DEGLI ERRORI MATERIALI SECONDO BUONA FEDE
Nelle procedure selettive pubbliche, l'amministrazione ha l'obbligo di interpretare la domanda di partecipazione secondo il principio di buona fede e collaborazione ex art. 1, comma 2-bis, L. 241/1990. Qualora il candidato indichi dati imprecisi (come classi di concorso o date errate) ma fornisca elementi certi di identificazione del titolo (quali i numeri di protocollo), l'amministrazione non può limitarsi a una valutazione formalistica o escludere il titolo, dovendo procedere alla semplice emenda degli errori materiali che non incidono sulla sostanza della dichiarazione né violano il principio della par condicio.
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