Giurisprudenza e Prassi

OBBLIGO DI EMENDA DEGLI ERRORI MATERIALI SECONDO BUONA FEDE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA Sentenza 2025

Nelle procedure selettive pubbliche, l'amministrazione ha l'obbligo di interpretare la domanda di partecipazione secondo il principio di buona fede e collaborazione ex art. 1, comma 2-bis, L. 241/1990. Qualora il candidato indichi dati imprecisi (come classi di concorso o date errate) ma fornisca elementi certi di identificazione del titolo (quali i numeri di protocollo), l'amministrazione non può limitarsi a una valutazione formalistica o escludere il titolo, dovendo procedere alla semplice emenda degli errori materiali che non incidono sulla sostanza della dichiarazione né violano il principio della par condicio.

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