LIMITI ALLA CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE NEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Il rimedio della correzione dell'errore materiale ex art. 86 c.p.a. e art. 287 c.p.c. è volto esclusivamente a ripristinare la congruenza tra il voluto e il dichiarato, ovviando a errori di espressione, redazione o calcolo che non incidano sul processo propriamente formativo del giudizio. Resta esclusa l'applicabilità di tale rimedio quando l'errore dedotto riguardi l'attribuzione di un'eccezione processuale a una parte diversa da quella che l'ha effettivamente sollevata, qualora tale circostanza non risulti da una svista materiale evidente e richieda un'attività di revisione interpretativa della decisione.
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