Giurisprudenza e Prassi
LEGITTIMA LA CORREZIONE D'UFFICIO DELL'ERRORE MATERIALE EVIDENTE NELL'OFFERTA ECONOMICA (101.4)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA EMILIA ROMAGNA Sentenza
2026
In sede di gara pubblica, la correzione di un errore materiale nell'offerta economica, derivante dalla palese discrepanza tra le singole voci di costo e il totale complessivo riportato sul portale telematico, non viola il principio di immodificabilità dell'offerta né la par condicio, qualora l'errore sia agevolmente rilevabile dalla stazione appaltante mediante un semplice calcolo aritmetico basato sui dati univocamente forniti dal concorrente.
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