Giurisprudenza e Prassi

INAMMISSIBILE L'ISTANZA DI CORREZIONE ERRORE MATERIALE SE IL PROVVEDIMENTO È SUPERATO IN APPELLO (110.5)

T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI Ordinanza 2026

Deve essere dichiarata l'inammissibilità dell'istanza di correzione di errore materiale rivolta contro un'ordinanza cautelare che risulti ormai superata da una successiva ordinanza di riforma del Consiglio di Stato. L'espressione motivazionale volta a mantenere la 'res adhuc integra' va interpretata in senso conservativo degli effetti determinati dagli atti impugnati, riconoscendo la qualità di aggiudicatario al controinteressato e senza costituire fonte per la prosecuzione temporanea del servizio in capo al precedente gestore.

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