Giurisprudenza e Prassi

ERRORE MATERIALE NON RICONOSCIBILE E CORREZIONE TARDIVA: L'ESCLUSIONE E' LEGITTIMA (110)

TAR LAZIO SENTENZA 2025

Il ricorso è incentrato sul tentativo di dimostrare che, avendo riguardo alla nuova ripartizione delle ore di lavoro del personale, indicata dalla ricorrente con l’istanza di autotutela successiva all’esclusione, l’offerta presentata risulterebbe in linea con le previsioni capitolari e non anomala.

Ai fini della decisione appare decisivo sottolineare come sia indiscusso che l’errore commesso nella vicenda in esame dalla parte ricorrente (nell’indicare, in occasione delle seconde giustificazioni, la ripartizione delle ore di lavoro) non era in alcun modo riconoscibile da parte della stazione appaltante (né la parte ricorrente ha dedotto che tale errore fosse riconoscibile).

Infatti, l’errore di trascrizione - quello in cui afferma di essere incorsa la ricorrente - di norma non risulta riconoscibile da parte della stazione appaltante in base alla mera lettura del documento, ma postula necessariamente, ai fini della sua correzione, il ricorso ad elementi esterni al documento stesso (cft. TAR Salerno, sez. I, 27/06/2023, n. 1563).

Ne deriva che nessun rilievo può essere mosso alla stazione appaltante per non essersi avveduta dell’errore e per non aver consentito alla parte ricorrente di correggerlo nel corso della fase di verifica dell’anomalia.

Alla luce di tale premessa il ricorso proposto dalla parte avverso l’esclusione non è fondato.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)