Giurisprudenza e Prassi

NEI SERVIZI INTELLETTUALI NON SUSSISTE L'OBBLIGO DI INDICARE I COSTI DELLA MANODOPERA (108.9)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO, SEZIONE STACCATA DI LATINA Sentenza 2025

Nei servizi di natura intellettuale, quali quelli di ingegneria e architettura, non trova applicazione l'obbligo di indicazione separata dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza aziendale, stante l'impossibilità di standardizzare tali prestazioni e calcolarne un costo orario predefinito. In tali procedure, qualora la lex specialis applichi la normativa sull'equo compenso, il ribasso offerto dai concorrenti può incidere unicamente sulle spese generali e gli oneri accessori, rendendo superflua e inconferente la richiesta di giustificativi sui minimi salariali riferiti ai compensi professionali.

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