INAMMISSIBILE L’EQUIVALENZA TRA DISPOSITIVO HARDWARE E APPLICAZIONE SOFTWARE SENZA DOTAZIONE DI SUPPORTO FISICO (108.7)
In tema di appalti pubblici di forniture mediche, è illegittima l'assimilazione, per equivalente, tra un trasmettitore hardware portatile e un'applicazione smartphone, in quanto la 'portabilità' richiesta dalla lex specialis deve intendersi come caratteristica intrinseca del prodotto offerto e non mediata da dispositivi esterni di proprietà dell'utente. Inoltre, la stazione appaltante non può utilizzare lo strumento dei chiarimenti per emendare presunti errori materiali del bando che riguardino requisiti minimi strutturali del prodotto, restando tali modifiche precluse dal principio di immodificabilità della lex specialis e dalla tutela del legittimo affidamento dei concorrenti.
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