IL PRINCIPIO DI EQUIVALENZA FUNZIONALE PREVALE SULLE SPECIFICHE TECNICHE DI CONFEZIONAMENTO (1.4)
In tema di forniture medicali, il principio di equivalenza funzionale di derivazione unionale attribuisce alla stazione appaltante il potere di ammettere prodotti con specifiche tecniche diverse da quelle minime indicate se idonei a soddisfare in modo equivalente il fine pubblico. Tale potere è espressione del principio del risultato previsto dall'art. 1 del D.Lgs. 36/2023, che costituisce criterio prioritario per l'esercizio della discrezionalità tecnica, obbligando l'amministrazione a privilegiare il miglior rapporto qualità-prezzo e l'effettività della prestazione rispetto a interpretazioni formalistiche delle prescrizioni di gara sul confezionamento.
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