Giurisprudenza e Prassi

L'APPLICAZIONE DI UN CCNL DIVERSO È LEGITTIMA SE LE TUTELE ECONOMICHE SONO EQUIVALENTI (11.4)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA - SEZIONE STACCATA DI SALERNO Sentenza 2026

Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023 e dell'Allegato I.01, la verifica di equivalenza tra il CCNL indicato dalla stazione appaltante e quello applicato dall'offerente deve basarsi su un criterio di equivalenza complessiva delle tutele economiche e normative. Qualora i contratti afferiscano a settori diversi, l'amministrazione è tenuta a una valutazione tecnico-discrezionale che, se adeguatamente motivata e priva di manifesta irragionevolezza, può ritenere sussistente l'equivalenza anche in presenza di scostamenti marginali, al fine di non violare il principio di libertà di iniziativa economica e di massima partecipazione alla gara.

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