INAMMISSIBILE IL COMPUTO DEI SUPERMINIMI PER DIMOSTRARE L'EQUIVALENZA ECONOMICA DEI CONTRATTI COLLETTIVI (11.4)
In sede di verifica dell'equivalenza del trattamento economico ai sensi dell'art. 11, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante deve considerare le sole componenti retributive fisse previste dal contratto collettivo applicato; non è consentito all'operatore economico computare i 'superminimi' individuali per raggiungere la parità economica, qualora tali emolumenti non abbiano carattere di stabilità contrattuale e non siano estesi a tutto il personale impiegato nell'appalto. Parimenti, l'impegno all'armonizzazione o al cambio del CCNL non può essere presentato per la prima volta in fase di soccorso istruttorio o chiarimenti, costituendo modifica sostanziale del contenuto dell'offerta iniziale.
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