DOVEROSITÀ DEL GIUDIZIO DI EQUIVALENZA DEL CONTRATTO COLLETTIVO INDICATO DAL CONCORRENTE (11.3)
Il giudizio di equivalenza delle tutele garantite dal CCNL indicato dall'operatore economico rispetto a quello individuato dalla stazione appaltante è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o errore di fatto. Tale verifica non richiede la piena sovrapponibilità dei regimi contrattuali, ma impone un raffronto complessivo volto ad accertare che lo scostamento non sia tale da compromettere il nucleo essenziale delle tutele minime garantite, considerando che l'applicazione di un contratto con tutele deteriorate può generare una distorsione della concorrenza basata sul ribasso del costo del lavoro.
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