INAPPLICABILITÀ DELLA PROPRIETÀ TRANSITIVA NELLE EQUIPOLLENZE TRA TITOLI DI STUDIO NEI CONCORSI PUBBLICI
In tema di concorsi pubblici, le prescrizioni del bando di gara riguardanti i titoli di studio richiesti per l'ammissione devono essere interpretate in senso letterale e vincolano rigidamente l'operato dell'amministrazione. Non è ammessa l'estensione delle equipollenze legislative mediante il criterio della 'proprietà transitiva' (ovvero l'ipotesi per cui se il titolo A è equipollente al titolo B, e il titolo B è equipollente al titolo C richiesto dal bando, allora il titolo A debba considerarsi equipollente al titolo C), in quanto le equipollenze operano esclusivamente nei limiti delle corrispondenze espressamente e tassativamente previste dai decreti ministeriali.
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