Giurisprudenza e Prassi
TERMINE DEL REGIME EMERGENZIALE E RIMOZIONE DELLE STRUTTURE TEMPORANEE
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'ABRUZZO Sentenza
2024
I manufatti realizzati in regime di emergenza per finalità connesse alla ricostruzione post-sisma non godono di un'aspettativa qualificata alla permanenza indefinita sul territorio. Una volta terminata la fase emergenziale, l'Amministrazione è legittimata a disporne la rimozione o la riconduzione alla conformità urbanistica ordinaria, prevalendo l'interesse pubblico alla riqualificazione e alla legalità del territorio sulle esigenze organizzative private dell'operatore economico.
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