L'AFFIDAMENTO AD INTERIM NON PUÒ ELUDERE IL DIVIETO CAUTELARE DI STIPULA (56.1)
L'adozione di un affidamento 'ad interim' da parte della stazione appaltante, volto a garantire la continuità del servizio, costituisce una grave elusione della misura cautelare monocratica che inibisce la stipula del contratto fino alla decisione collegiale. Tale comportamento configura un abuso del processo e una violazione dell'art. 24 della Costituzione, determinando l'inefficacia dell'atto elusivo e l'impossibilità di darvi esecuzione sotto qualsiasi forma giuridica, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di rappresentare le proprie ragioni di urgenza esclusivamente dinanzi al giudice competente.
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