Giurisprudenza e Prassi

SOSPENSIONE DA ELENCO FORNITORI E ONERE PROBATORIO SULL’URGENZA CAUTELARE MONOCRATICA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Decreto 2024

Ai fini dell'accoglimento dell'istanza cautelare monocratica ex art. 56 c.p.a. avverso la sospensione da un elenco fornitori, le ragioni di estrema gravità ed urgenza devono essere specificatamente individuate e riferite a procedure di gara certe o a pregiudizi contrattuali documentati, non assumendo rilievo la mera e generica prospettazione di danni derivanti dall'impossibilità di partecipare a future e non meglio precisate procedure.

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