RIDUZIONE EMISSIONI RIFERITA ALLA SEDE E NON ALLA TITOLARITÀ SOGGETTIVA PRECEDENTE
Nell'ambito di un bando finalizzato alla riduzione delle emissioni climalteranti che consenta la presentazione di domande per sedi non ancora nella disponibilità del richiedente, il calcolo della riduzione dei consumi deve essere riferito oggettivamente al sito produttivo oggetto dell'investimento. Risulta illegittima l'esclusione basata sulla mancata riferibilità soggettiva dei consumi pregressi al richiedente, in quanto tale interpretazione frustrerebbe la finalità ambientale della misura e contrasterebbe con la clausola della lex specialis che autorizza investimenti in nuove unità operative.
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