CONTRATTI DI PRESTAZIONE ENERGETICA (EPC): L'OBBLIGO DI ILLUSTRARE NELL'OFFERTA TECNICA IL MODELLO DI RIPARTIZIONE DEI RISPARMI NON GIUSTIFICA L'ANTICIPAZIONE DEL RIBASSO OFFERTO (200)
In tema di contratti di rendimento energetico (EPC) affidati in finanza di progetto, la violazione del divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica sussiste qualora il concorrente inserisca nella documentazione tecnica l’indicazione del ribasso percentuale sul canone annuo di investimento, anche laddove la lex specialis richieda di esplicitare nella busta tecnica i valori monetari riferiti al modello di condivisione degli extra-risparmi (EBITDA). Tale condotta integra una violazione del principio di segretezza dell’offerta economica che non può essere sanata dalla natura complessa e interconnessa del PEF.
"Il divieto di commistione tra offerta tecnica ed offerta economica si applica sia agli appalti che alle concessioni in finanza di progetto, costituendo un principio di carattere generale finalizzato a garantire la segretezza dell’offerta economica e ad impedire che la valutazione della qualità tecnica del progetto possa essere influenzata dalla conoscenza anticipata della sua (maggiore) convenienza economica.
L’art. [...] del disciplinare di gara, nel prescrivere l’obbligo dei concorrenti di allegare alla propria offerta tecnica una “Relazione che illustri il modello proposto di condivisione con il concedente del valore monetario del EBITDA come ipotizzato nel PEF”, non appare previsione ambigua, tanto meno per una ESCo, operatore specializzato del settore, da cui è esigibile una piena conoscenza della distinzione concettuale tra ribasso percentuale rispetto al canone annuo di investimento e modello di condivisione dell’EBITDA. Non vi era quindi motivo per ritenere “scusabile” l’errore commesso dalla concorrente e per omettere l’applicazione delle chiare prescrizioni escludenti del disciplinare di gara."
Argomenti:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

