LIMITI AL DIVIETO DI COMMISTIONE TRA OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA
Nelle gare d'appalto da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'inserimento di elementi di rilievo economico nell'offerta tecnica è ammissibile laddove tali dati siano strettamente limitati alle migliorie proposte e non consentano la ricostruzione della complessiva proposta economica.
"[...] il divieto di commistione tra le offerte economiche e tecniche non va inteso in senso assoluto ma relativo, con riferimento al caso concreto, dovendosi verificare se l’anticipata conoscenza di un elemento dell'offerta economica già nell'ambito di quella tecnica abbia la capacità, anche solo potenziale, di influenzare la valutazione della commissione giudicatrice sulla preferenza da accordare all'una piuttosto che all'altra offerta (tra le tante, Consiglio di Stato sez. V, 10 giugno 2025, n. 5006). Il divieto di commistione va apprezzato in concreto e non in astratto, nel contesto di un esercizio proporzionato e ragionevole della discrezionalità tecnica e con riguardo alla concludenza degli elementi economici esposti o desumibili dall'offerta tecnica, che debbono essere effettivamente tali da consentire di ricostruire in via anticipata l'offerta economica nella sua interezza (cfr. Consiglio di Stato sez. VII, 1° luglio 2024, n. 5789).
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