LEGITTIMA LA DETERMINAZIONE DI CANONI CONCESSORI SUPERIORI AI MINIMI PER ENTI IN DISSESTO
In tema di gestione dei beni patrimoniali da parte di enti locali in dissesto finanziario, i parametri di entrata per i servizi comunali indicati dall'art. 251, commi 1, 3 e 5, del D.Lgs. n. 267/2000 rappresentano esclusivamente dei limiti minimi inderogabili volti a orientare le politiche di riequilibrio. Non sussiste alcun divieto legale per l'amministrazione di fissare importi superiori, essendo anzi legittima la scelta di parametrare il canone di concessione alla totale copertura dei costi sostenuti dall'ente, comprese le rate dei mutui accesi per l'edificazione o manutenzione dell'immobile, al fine di assicurare l'equilibrio finanziario e una sana gestione economica.
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