Giurisprudenza e Prassi

LIMITI AL SINDACATO GIURISDIZIONALE SULLA DISCREZIONALITÀ TECNICA NELL'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI TABELLARI

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA EMILIA ROMAGNA Sentenza 2026

In sede di gara d'appalto, l'interpretazione dei criteri di valutazione tecnica deve essere condotta prioritariamente sul piano letterale, precludendo alla stazione appaltante di restringere il campo applicativo di un criterio tabellare con requisiti non espressamente previsti. Le valutazioni della Commissione giudicatrice costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili solo in caso di scelte manifestamente irragionevoli o arbitrarie, restando inammissibili le censure che sollecitano un sindacato sostitutorio del giudice su profili di merito tecnico.

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