Giurisprudenza e Prassi

LEGITTIMITÀ DELLA DISCREZIONALITÀ TECNICA NELLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E FACOLTATIVITÀ DEI SUB-CRITERI (108.7)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO Sentenza 2026

La valutazione delle offerte tecniche da parte della commissione giudicatrice costituisce un apprezzamento connotato da discrezionalità tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o errore di fatto, senza che il giudice possa sovrapporre la propria valutazione a quella dell'organo amministrativo. Ai sensi dell'art. 108, comma 7, del D.Lgs. 36/2023, la previsione di sub-criteri e sub-punteggi rappresenta una facoltà e non un obbligo per la stazione appaltante, la cui trasparenza valutativa può essere garantita anche mediante descrizioni analitiche dei criteri e l'indicazione di parametri motivazionali nel disciplinare.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)