DISCREZIONALITÀ DELLA COMMISSIONE NELLA FISSAZIONE DEI SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
È legittimo l'operato della Commissione esaminatrice che, in sede di fissazione dei sub-criteri di valutazione, stabilisce punteggi differenziati per il servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni basandosi sulla categoria di inquadramento formale, privilegiando le posizioni identiche o immediatamente inferiori a quella messa a concorso. Le mansioni superiori eventualmente svolte non rilevano ai fini dell'attribuzione del punteggio, dovendo la valutazione ancorarsi alla categoria contrattuale di appartenenza per assicurare l'oggettività del giudizio e la par condicio tra i concorrenti.
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