Giurisprudenza e Prassi

SINDACABILITÀ DELLA DISCREZIONALITÀ TECNICA E SOCCORSO ISTRUTTORIO SUI REQUISITI DI CAPACITÀ (101.1)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA Sentenza 2026

La valutazione delle offerte tecniche da parte della commissione giudicatrice costituisce espressione di discrezionalità tecnica, il cui sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica della ragionevolezza, logicità e completezza dell'istruttoria, senza che il giudice possa sostituire il proprio giudizio di valore a quello dell'amministrazione. È onere del ricorrente dimostrare la manifesta illogicità del punteggio attribuito, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una valutazione alternativa dei subcriteri tecnici.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)