LIMITI AL SINDACATO GIURISDIZIONALE SULLA DISCREZIONALITÀ TECNICA DELLA COMMISSIONE (108.4)
L'apprezzamento della Commissione giudicatrice in ordine alla pertinenza dell'esperienza professionale dichiarata dai concorrenti ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico costituisce espressione di discrezionalità tecnica. Tale giudizio è sindacabile dal giudice amministrativo solo nei limiti della macroscopica illogicità o del travisamento dei fatti, restando precluso al giudice di sostituire il proprio apprezzamento di merito a quello dell'organo tecnico, specialmente in presenza di clausole della lex specialis che utilizzano nozioni a contenuto variabile.
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