Giurisprudenza e Prassi

LIMITI AL SINDACATO GIURISDIZIONALE E INTERPRETAZIONE SISTEMATICA DELLA LEX SPECIALIS

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

In tema di gare pubbliche, il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni delle offerte tecniche, pur essendo pieno e penetrante, non può mai tradursi in una sostituzione impropria delle valutazioni discrezionali della Commissione di gara. Qualora la legge di gara richieda l'indicazione di dati tecnici (nella specie, superfici di sgambatura) e menzioni l'allegazione di grafici come meramente eventuale e senza previsione di sanzioni tipizzate in caso di omissione, la Stazione Appaltante può legittimamente attribuire il punteggio sulla base delle dichiarazioni rese dall'operatore. Resta precluso al giudice procedere d'ufficio alla decurtazione dei punti assegnati, in quanto "il giudice non possa sovrapporre la sua idea tecnica al giudizio non contaminato da profili di erroneità e di illogicità formulato dall'organo amministrativo" (Cons. Stato, Sez. V, n. 7931/2023). L’interpretazione del bando deve infatti fondarsi sul canone della totalità ex art. 1363 c.c., poiché "il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito solo al termine del processo interpretativo, il quale non può arrestarsi alla ricognizione del tenore letterale delle parole, ma deve estendersi alla considerazione di tutti gli ulteriori elementi" (Cass. civ., n. 261/2006).

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