LEGITTIMITÀ DEI REQUISITI TECNICI RESTRITTIVI GIUSTIFICATI DA ESIGENZE ORGANIZZATIVE E SANITARIE (51.1)
In tema di appalti pubblici di forniture sanitarie, la discrezionalità della stazione appaltante nell'individuazione dei requisiti tecnici minimi e nella suddivisione in lotti è sindacabile solo per manifesta irrazionalità; ne consegue che la scelta di unificare strumentazioni e reagenti per favorire l'interscambio del personale e la riduzione delle linee analitiche ridondanti giustifica la restrizione della platea dei concorrenti, prevalendo l'interesse alla corretta organizzazione del servizio sanitario sul principio della massima partecipazione.
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