DISCREZIONALITÀ NELLA SCELTA DELLE FORMULE E NOMINA DEI COMMISSARI (93.1)
In tema di appalti pubblici, la competenza dei membri della commissione giudicatrice deve essere valutata con riferimento all'area tematica omogenea del settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, senza che sia necessaria una competenza specifica per ogni singola prestazione parcellizzata. La scelta delle formule matematiche per il punteggio e la verifica di anomalia costituiscono espressioni di discrezionalità tecnica, censurabili solo per irragionevolezza o macroscopico errore di fatto, dovendo il giudizio di congruità dell'offerta mantenere natura globale e sintetica.
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