È LEGITTIMA L’ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE CHE CONSULTA FONTI TECNICHE UFFICIALI E PUBBLICAMENTE ACCESSIBILI PER VERIFICARE LA COERENZA DELLE CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI OFFERTI (93)
Nelle procedure di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la consultazione di cataloghi ufficiali, manuali tecnici o documentazione web liberamente accessibile da parte della Commissione non costituisce un'indebita integrazione dell'offerta, né una violazione della par condicio, qualora sia finalizzata esclusivamente alla verifica istruttoria di caratteristiche tecniche di prodotti già specificamente individuati dai concorrenti. Tale attività conoscitiva è legittima poiché volta ad accertare l'effettiva corrispondenza tra le caratteristiche dichiarate in sede di gara e quelle proprie del modello proposto, restando invece preclusa l'acquisizione di elementi nuovi idonei a modificare o integrare il contenuto negoziale dell'offerta.
"La questione, pertanto, non attiene all’astratta ammissibilità di tale attività conoscitiva, bensì ai limiti entro i quali essa può essere legittimamente esercitata dalla Commissione senza alterare il contenuto delle offerte presentate.
Occorre, infatti, distinguere tra:
A) la consultazione di cataloghi ufficiali del produttore, manuali tecnici o documentazione liberamente accessibile che non costituisce, di per sé, un’integrazione dell’offerta né una violazione della lex specialis, purché sia finalizzata esclusivamente alla verifica di caratteristiche tecniche già desumibili dall’offerta stessa e non si traduca nell’acquisizione di elementi nuovi idonei a modificarne o integrarne il contenuto negoziale. Diversamente opinando, la Commissione sarebbe privata della possibilità di verificare l’effettiva corrispondenza tra le caratteristiche dichiarate e quelle proprie del modello specificamente indicato dal concorrente, senza che tale limitazione trovi alcun fondamento nella disciplina di gara;
B) l’utilizzazione delle medesime fonti per integrare il contenuto della proposta negoziale mediante l’attribuzione al concorrente di prestazioni, caratteristiche o impegni non desumibili dall’offerta stessa.
Solo quest’ultima ipotesi risulta incompatibile con il principio di immodificabilità dell’offerta, con la par condicio tra i concorrenti e con le prescrizioni della lex specialis, poiché determina un’indebita alterazione della proposta negoziale presentata dal concorrente.
Diversamente, qualora il concorrente abbia individuato in modo univoco il prodotto o il modello offerto, la consultazione della documentazione tecnica ufficiale del produttore può costituire un legittimo strumento di verifica delle caratteristiche tecniche già proprie dell’offerta, senza comportarne alcuna modificazione o integrazione, né l’introduzione di elementi negoziali nuovi.
In tale ipotesi, infatti, la Commissione non amplia il contenuto della proposta, ma si limita a verificarne la corrispondenza tecnica rispetto al prodotto espressamente indicato dall’offerente, nell’esercizio della discrezionalità tecnica ad essa attribuita."
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