FRAZIONAMENTO APPALTI - LIMITI DISCREZIONALITA' PA
La sopra esposta tesi della ricorrente non può essere condivisa, in quanto l’appalto di servizi di vigilanza in questione è stato unitariamente considerato dalla Procura di Prato quanto al suo oggetto, mentre, quanto a durata temporale, essa è addirittura superiore a quella del servizio in corso, stabilita in 12 mesi, prorogabili per un massimo di 6 mesi;
peraltro, il giorno di scadenza del contratto è rimasto il medesimo del 3 agosto, mentre la previsione dell’estensione fino al 2022 è dovuta al fatto che il contratto in corso è stato prorogato fino al 3 dicembre 2020;
se ne deve dunque inferire che la stazione appaltante abbia ritenuto, nell’esercizio della propria insindacabile discrezionalità, il periodo mediamente annuale di durata del servizio, quello meglio rispondente alle proprie esigenze;
viceversa, nella fattispecie non ricorrono elementi dai quali desumere che la durata temporale dell’appalto sia stata ristretta in modo disfunzionale o irragionevole e con il solo scopo di sottrarlo all’ambito di applicazione delle disposizioni del codice dei contratti relative alle soglie europee;
d’altro canto, non è previsto dalla legge, con riguardo a tale specifica determinazione, un particolare onere motivazionale, la cui imposizione a carico delle stazioni appaltanti sarebbe in contrasto con il principio di semplificazione.
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