Giurisprudenza e Prassi
RIUNIONE AL MERITO DELL'ACCESSO SE LA LEGITTIMAZIONE È SUB IUDICE
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA Ordinanza
2025
Ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., il giudice amministrativo può differire la decisione sull'istanza di accesso proposta in corso di causa per riunirla a quella di merito quando la verifica della configurabilità di un interesse attuale all'esercizio del diritto di accesso appaia condizionata dall'esito di un giudizio di appello non ancora definito avente ad oggetto l'esclusione dalla gara del soggetto istante.
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