Giurisprudenza e Prassi

IL DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI GARA DETERMINA LA CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE (92.2)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2024

In tema di appalti pubblici, la decisione della stazione appaltante di differire il termine per la presentazione delle offerte, adottata in via prudenziale a seguito dell'impugnazione del bando da parte di un operatore economico, determina la cessazione della materia del contendere qualora il nuovo termine consenta l'adeguata formulazione dell'offerta e soddisfi integralmente l'interesse del ricorrente.

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