Giurisprudenza e Prassi
LA DICHIARAZIONE DI MANCATO INTERESSE DETERMINA L'IMPROCEDIBILITÀ DEL RICORSO (35.1)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE Sentenza
2026
Ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), del Codice del processo amministrativo, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse qualora la parte ricorrente dichiari formalmente di non avere più interesse a una decisione di merito, esercitando la piena disponibilità dell'azione giudiziaria spettantele fino al momento del passaggio in decisione della causa.
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