Giurisprudenza e Prassi

SUFFICIENZA DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER L'EVIDENZA DEI REQUISITI PREMIALI NELL'OFFERTA TECNICA

CONS. STATO Sentenza 2026

Qualora la lex specialis richieda ai concorrenti di fornire 'evidenza' dei titoli di possesso o disponibilità dei mezzi funzionali all'appalto ai fini dell'attribuzione di un punteggio tecnico, senza specificare l'obbligo di allegazione di documenti probatori (quali i libretti di immatricolazione), deve ritenersi sufficiente la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. L'interpretazione delle clausole di gara deve essere improntata al principio del favor participationis, escludendo l'imposizione di oneri documentali non chiaramente desumibili dal dato testuale, in coerenza con la funzione di semplificazione propria delle dichiarazioni rese ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.

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