Giurisprudenza e Prassi

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE - DEVONO SUSSISTERE PER TUTTA LA PROCEDURA - SUSSISTE OBBLIGO DICHIARATIVO O.E. (2 - 5)

ANAC ATTO DEL PRESIDENTE 2024

L'obbligo dichiarativo in fase di gara delle circostanze che incidono sul possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara e per l'esecuzione dei lavori discende dall'art. 1, comma 2.-bis della legge 241/90, in base al quale "/ rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede".

Sul punto, si richiama la recentissima pronuncia del Consiglio di Stato che ha confermato che la richiamata disposizione di legge "ha posto un principio generale sull'attività amministrativa e si estende indubbiamente anche allo specifico settore dei contratti pubblici (C.d.S., Sez. III, 19 febbraio 2024, n. 1591; Sez. V, 16 agosto

2021, n. 5882), con richiamo all'ulteriore giurisprudenza, laddove risulta specificato, in relazione all'onere di continuità in corso di gara del possesso dei requisiti, che lo stesso "non solo è del tutto ragionevole, siccome posto a presidio dell'esigenza della stazione appaltante di conoscere in ogni tempo dell'affidabilità del suo interlocutore l'operatore economico'l dunque di poter monitorare stabilmente la perdurante idoneità tecnica ed economica del concorrente 1, ma è altresì non sproporzionato, essendo assolvibile da quest'ultimo in modo del tutto agevole, mediante ricorso all'ordinaria diligenza, che gli operatori professionali devono tenere al fine di poter correttamente insistere e gareggiare nel concorrenziale mercato degli appalti pubblici; il che significa, per quanto qui ne occupa, garantire costantemente la qualificazione loro richiesta e la possibilità concreta della sua dimostrazione e verifica (...)" (cfr. Adunanza Plenaria n. 7 del 24 aprile 2024).

Tale assunto esprime un dovere di diligenza a carico dell'operatore economico, laddove si rileva che "La giurisprudenza, infatti, è ormai costante e conforme (cfr., tra le tante TAR Lombardia, sentenza n. 2598/2021,

TAR Campania, sentenza n. 1936/2022) nel ritenere che, in osseguio al principio di autoresponsabilità, all'impresa che partecipa a pubblici appalti deve essere richiesto un grado di professionalità e di diligenza superiore rispetto alla media. Diligenza che non riguarda solo l'esecuzione del contratto, ma anche le fasi prodromiche e genetiche (TAR Piemonte, sent. n. 616/2022), tra cui, in primo luogo quella della redazione degli atti necessari alla partecipazione alla gara" (cfr. TAR Emilia Romagna, sentenza n. 707/2023).

Ad oggi tali considerazioni hanno trovato espresso riconoscimento nel nuovo codice mediante la codificazione dei principi della fiducia ex art. 2 e di buona fede e di tutela dell'affidamento ex art. 5 del d.lgs. 36/2023.

In relazione a tali principi, si ricorda che nella delibera dell'Autorità n. 262 del 20 giugno 2023, nella disciplina di funzionamento del FVOE, ai fini della verifica dell'assenza delle cause di esclusione e dei requisiti di partecipazione alle procedure di evidenza pubbliche, è richiesto agli operatori economici un onere di inserimento dei dati e dei documenti non presenti nel FVOE che non sono già in possesso della stazione appaltante e quelli che non possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la PDND.

Alla luce di quanto esposto, non si ritiene condivisibile quanto controdedotto dalla stazione appaltante di non dover procedere ad ulteriori accertamenti, che risultano allo stato indispensabili a prescindere dall'emergere o meno di gravi indizi di irregolarità tecnica giuridica nell'esecuzione dei lavori.

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