Giurisprudenza e Prassi

COERENZA TRA DIBATTITO PUBBLICO E CONFERENZA DI SERVIZI NELLE GRANDI OPERE (22.2)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA Sentenza 2025

La procedura di dibattito pubblico per le grandi opere, disciplinata dall'art. 22 del D.Lgs. 50/2016, non costituisce un regresso delle fasi progettuali né si pone in contrasto con le determinazioni della conferenza di servizi preliminare, rappresentando invece un mezzo di partecipazione che mira ad accelerare l'esecuzione dell'opera attraverso la condivisione del progetto con gli stakeholder.

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DETERMINAZIONI: Le decisioni del Collegio Consultivo Tecnico che, con il consenso delle parti, possono assumere valore di lodo contrattuale, ovvero di una decisione arbitrale. (Riferimento: Art. 215, comma 2)