Giurisprudenza e Prassi

ILLEGITTIMA LA MODIFICA SOSTANZIALE DELLA LEX SPECIALIS DOPO IL DIALOGO COMPETITIVO (64.10)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA Sentenza 2026

In tema di dialogo competitivo, è illegittima la condotta della stazione appaltante che, a fronte di una fase di presentazione delle offerte finali andata deserta, proceda a modificare in senso migliorativo per i concorrenti aspetti essenziali della concessione quali il valore complessivo, la durata del rapporto e l'entità del canone dovuto, limitandosi a trasmettere una nuova lettera di invito ai soli partecipanti già ammessi; tali modifiche, alterando l'equilibrio economico-finanziario originariamente previsto, configurano una modifica sostanziale della lex specialis che richiede, ai sensi dell'art. 64, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, l'indizione di una nuova procedura di evidenza pubblica.

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