Giurisprudenza e Prassi

ONERE DI SPECIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI ESEGUITE DAI PERTECIPANTI AL RAGGRUPPAMENTO: E' SUFFICIENTE UNA INDICAZIONE GENERICA (68.2)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2025

Osserva questo collegio che: l’onere di specificazione delle “categorie di lavori o [del]le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati con l’impegno di questi a realizzarle” può ritenersi soddisfatto, ad avviso del Collegio, con le indicazioni riportate nei DGUE presentati dalle due società, senza che in senso contrario rilevi, come sostenuto dalla ricorrente, il “carattere unilaterale” del documento. Nel campo destinato alla “descrizione del ruolo dell’operatore economico nell’offerta”, presente nel quadro di ciascun DGUE relativo alle “informazioni sull’operatore economico”, la v. s.r.l. e la p.f. s.r.l. hanno riportato le diciture, rispettivamente, “Gestione economica e amministrativa” (doc. n. 24) e “Gestione operativa della caffetteria” (doc. n. 25), in tal modo rendendo dichiarazioni che, per quanto distinte, sono pienamente coerenti tra loro e danno conto in termini sufficientemente precisi dell’accordo raggiunto sulla ripartizione dei compiti. Non si ravvisa, dunque, nella fattispecie all’esame quella situazione di “effettiva ed insanabile incertezza sulla suddivisione delle rispettive prestazioni all’interno del raggruppamento” che solo può comportare, secondo quanto affermato da condivisibile giurisprudenza (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV, 16 dicembre 2024, n. 4121) l’esclusione dei concorrenti, né, tanto meno è stato dedotto alcunché in ordine al connesso profilo della dimostrazione della qualificazione allo svolgimento dei servizi oggetto di gara.

D’altra parte, il comma 2 dell’art. 68, nel prevedere che “in sede di offerta sono specificate” le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori, non prescrive l’adozione di una forma particolare per tale specificazione, dovendosi, quindi, privilegiare, come già evidenziato in relazione all’impegno a costituire il RTI, un approccio di stampo sostanzialistico. Ciò esclude, a maggior ragione, che la specificazione debba essere necessariamente contenuta nella domanda partecipazione (come sembra sostenere la ricorrente laddove, a pag. 9 della memoria depositata il 28 marzo 2025, nel replicare alle difese delle controinteressate, evidenzia che “L’unico rinvio per relationem contenuto nella domanda di partecipazione ai DGUE riguarda «il possesso dei requisiti generali e specifici per la partecipazione alla gara» che nulla ha a che vedere con la censura in esame”).

Quanto, poi, alle considerazioni svolte dalla ricorrente in ordine alla ripartizione delle percentuali di partecipazione stabilita dall’atto di costituzione del RTI (60 per cento a v. s.r.l. e 40 per cento a p.f. s.r.l.), ripartizione che “smentirebbe” le dichiarazioni rese dei DGUE, dando vita ad un raggruppamento orizzontale e non più verticale, rileva il Collegio che vicende successive allo svolgimento della gara non possono assumere rilievo ai fini della valutazione della completezza dell’offerta presentata dall’aggiudicataria e, segnatamente, del rispetto del dettato di cui al richiamato comma 2 dell’art. 68 del d.lgs. n. 36 del 2023 (è, del resto, la stessa ricorrente a rilevare, a pag. 9 della memoria depositata il 28 marzo 2025, che la ripartizione dei compiti indicata nell’atto notarile “resta inconferente perché è un fatto sopravvenuto rispetto al momento nel quale l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare e provvedere sull’inosservanza dell’onere dichiarativo”).

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