Giurisprudenza e Prassi

GIURISDIZIONE ORDINARIA PER L’ADEGUAMENTO AUTOMATICO DEI PREZZI DI CUI AL "DECRETO AIUTI"

TAR LOMBARDIA BS SENTENZA 2026

Il ricorso avverso il silenzio-inadempimento della Stazione Appaltante in ordine all'istanza di adeguamento dei prezzi ex art. 26 del D.L. n. 50/2022 è inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, spettando la cognizione al Giudice Ordinario.

"Con specifico riferimento alla questione oggetto del presente giudizio, deve darsi atto del fatto che l’individuazione del plesso giurisdizionale deputato a conoscere del meccanismo di adeguamento automatico del prezzo previsto dall’art. 26 del D.L. n. 50/2022 è tutt’ora controversa in giurisprudenza: secondo una parte della giurisprudenza, infatti, l’istituto in questione sarebbe riconducibile alla revisione dei prezzi disciplinata dal Codice dei Contratti, attribuita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133 comma 1 lett. e) n. 2 c.p.a. (v. T.A.R. Lazio - Roma, Sez. IV ter, n. 23690 del 24 dicembre 2025; Tar Palermo, sez. I , n. 3088 del 18 ottobre 2023 e n. 1313 del 20 aprile 2023; Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1844 del 23 febbraio 2023; Tar Lecce, sez. II n. 1068 del 20 settembre 2023).

Ritiene, nondimeno, il Collegio di dover aderire al diverso e più recente orientamento, da ultimo autorevolmente ribadito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cassazione civile sez. un., 12/02/2026, n. 3177) e dal Consiglio di Stato (Consiglio di Stato sez. V, 4/12/2025, n. 9568), nonché da alcuni TAR (T.A.R. Catania, Sez. I, 4 marzo 2026, n. 714; TAR Trieste, sez. I, n. 194 del 2025).

Secondo questo diverso orientamento, “Le controversie relative alla revisione dei prezzi prevista dall'articolo 26, commi 6-bis e ter, del d.l. n. 50 del 2022, conv. in l. n. 91 del 2022, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di un meccanismo di adeguamento automatico ancorato a precisi parametri oggettivi e vincolanti, predeterminati dal legislatore (i prezziari regionali aggiornati, di cui al comma 2 dello stesso articolo) quale misura straordinaria e obbligatoria, dettata dall'emergenza economica e dall'aumento dei costi dei materiali e dell'energia, che esclude qualsiasi margine di discrezionalità - in ordine sia al riconoscimento del relativo diritto (an) che alla determinazione del suo importo ( quantum ) - in capo all'Amministrazione, la quale, dunque, non esercita un potere autoritativo ma agisce come contraente in posizione paritaria rispetto alla ditta appaltatrice, titolare di un diritto soggettivo” (così la citata sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione civile, n. 3177 del 12 febbraio 2026);

A sua volta il Consiglio di Stato, sez. V, nella recente sentenza n. 9568 del 4 dicembre 2025, nel confermare TAR Trieste, sez. I, n. 194 del 2025, ha osservato che “L’articolo 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a., che assegna al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva sulle controversie concernenti la revisione dei prezzi, deve essere letto alla luce del principio secondo cui tale giurisdizione sussiste soltanto laddove la P.A. mantenga una posizione di supremazia rispetto all’operatore economico e, sia, quindi, ravvisabile la spendita, almeno indiretta, di potere pubblicistico; pertanto, se il contenuto della clausola esprime e quindi implica la persistenza di una discrezionalità, vale a dire di una posizione di potere, dell’autorità amministrativa, si rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; se invece il contenuto della clausola individua puntualmente e compiutamente un obbligo della parte pubblica del contratto, deve riconoscersi la corrispondenza a tale obbligo di un diritto soggettivo dell’appaltatore, così da confluire nella giurisdizione ordinaria; la natura del contratto quale fonte di posizione paritetica per le parti che lo hanno stipulato rispetto agli obblighi esecutivi e ai correlati diritti soggettivi trova allora logicamente, prima ancora che normativamente, un limite nel contenuto delle specifiche clausole; se, dunque, la clausola di revisione dei prezzi non include alcuna discrezionalità determinativa della parte pubblica, ai fini del riparto giurisdizionale vale la situazione paritetica che ne discende, salvo, ex articolo 386 c.p.c.”.

Su tali premesse, il Consiglio di Stato ha affermato che “L'adeguamento prezzi previsto dall' articolo 26 del d.l. n. 50/2022 costituisce un rimedio obbligatorio introdotto direttamente dalla legge, applicabile anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali. Esso è un meccanismo erosivo di ogni margine di discrezionalità in capo alla P.A., atteso che l'adeguamento del prezzo è ancorato a precisi parametri fissati dal legislatore, ossia ai prezzari regionali aggiornati. Pertanto, tale fattispecie è attratta dalla giurisdizione ordinaria, in base al criterio della causa petendi, sulla scorta del rilievo che il potere amministrativo non è ravvisabile in linea di principio quando, esaurita la fase pubblicistica della scelta del concessionario, sia sorto il vincolo contrattuale e siano in contestazione, in assenza di atti autoritativi, la delimitazione del contenuto del rapporto, gli adempimenti delle obbligazioni contrattuali e i relativi effetti sul piano del rapporto”.

Il Collegio ritiene di condividere l’orientamento da ultimo citato, che appare maggiormente rispondente, sia ai richiamati principi generali in materia di azione avverso il silenzio inadempimento, sia alle specificità del procedimento di adeguamento prezzi di cui all’articolo 26 del D.L. n. 50/2022 rispetto all’istituto di carattere generale disciplinato dal Codice dei Contratti (e attribuito alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo)."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
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