LEGITTIMA LA DECADENZA DAGLI INCENTIVI PER FALSITÀ DOCUMENTALE OLTRE IL TERMINE DI DICIOTTO MESI (21-NONIES.2-BIS)
In materia di incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, il provvedimento di decadenza adottato dall'amministrazione resistente a seguito del riscontro di falsità documentali non è soggetto al termine decadenziale di cui all'art. 21-nonies della Legge 241/1990. La falsa descrizione della realtà fattuale, oggettivamente verificabile e imputabile al beneficiario, impedisce il consolidamento di un affidamento legittimo, consentendo l'intervento repressivo anche oltre il termine ordinario, indipendentemente dall'accertamento definitivo in sede penale della condotta di falso.
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