RISARCIBILE IL DANNO DA RITARDO NELL'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PUBBLICI PER ONERI FINANZIARI AZIENDALI
In tema di responsabilità della Pubblica Amministrazione per danno da ritardo procedurale ex art. 2-bis L. 241/1990, il pregiudizio risarcibile non coincide con il ritardo in sé, ma deve essere provato dal privato quale lesione di un bene della vita. Qualora l'inerzia riguardi la liquidazione di contributi pubblici, integrano un danno emergente risarcibile gli oneri finanziari, quali interessi passivi e commissioni bancarie, che l'operatore economico dimostri di aver dovuto sostenere per finanziare il progetto in assenza delle somme spettanti, potendo il giudice procedere alla loro liquidazione in via equitativa.
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