ONERE PROBATORIO E DOVERE DI COOPERAZIONE NEL DANNO DA RITARDO
Il risarcimento del danno da ritardo procedurale non è configurabile come un ristoro automatico, gravando sul privato l'onere di provare il pregiudizio subito e il nesso di causalità tra la condotta della Pubblica Amministrazione e la lesione della libertà di autodeterminazione negoziale. La mancata attivazione del rito avverso il silenzio costituisce un comportamento contrario ai doveri di correttezza e buona fede ex art. 1227, comma 2, c.c., idoneo ad escludere o mitigare il risarcimento, in quanto l'ordinamento processuale offre strumenti idonei a rimuovere l'inerzia e prevenire il danno.
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