Giurisprudenza e Prassi

IL DIRITTO ALL'INDENNIZZO DA RITARDO PRESUPPONE L'ATTIVAZIONE DEL POTERE SOSTITUTIVO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA Sentenza 2025

L'azione per il risarcimento del danno da ritardo amministrativo richiede la prova rigorosa del nesso di causalità e del danno patrimoniale effettivo, non potendo essere fondata sulla mera proposta di esclusione formulata dalla commissione di gara o su generiche difficoltà creditizie. Ai fini della corresponsione dell'indennizzo ex art. 28 del d.l. n. 69 del 2013, l'istante è onerato dell'attivazione del potere sostitutivo previsto dall'art. 2, comma 9-bis, della l. n. 241 del 1990 entro il termine decadenziale di venti giorni.

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DANNO DA RITARDO: Il diritto dell'esecutore al risarcimento dei danni derivanti da un ritardo nella consegna dei lavori imputabile alla stazione appaltante. (Riferimento: Allegato II.14, Art. 3, comma 4)