ESCLUSO IL RISARCIMENTO PER RITARDO SE LA PROCEDURA CONCORSUALE E' STATA INTEGRALMENTE RINNOVATA
In tema di concorsi pubblici, la responsabilità dell'amministrazione per il ritardo nell'assunzione conseguente all'illegittimità degli atti di gara è di natura extracontrattuale e presuppone la prova della spettanza del bene della vita. Qualora la prima procedura sia stata annullata 'in toto' per gravi vizi procedurali (come la violazione dell'anonimato), la successiva vittoria ottenuta dal candidato nella riedizione della gara non dimostra con certezza che egli sarebbe stato vincitore anche nella procedura originaria, precludendo così il risarcimento del danno per il tempo intercorso tra le due selezioni.
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

