Giurisprudenza e Prassi
ESCLUSA LA RISARCIBILITÀ DEL DANNO DA RITARDO SE IL PRIVATO NON ATTIVA I RIMEDI CONTRO IL SILENZIO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'ABRUZZO Sentenza
2026
L'azione risarcitoria per danno da ritardo nell'adozione di un provvedimento amministrativo non configura un ristoro automatico derivante dalla mera violazione del termine procedimentale; è onere dell'attore dimostrare la colpa della Pubblica Amministrazione e il nesso di causalità, il quale deve ritenersi escluso qualora il ricorrente abbia omesso di utilizzare gli strumenti legali (azione avverso il silenzio e intervento sostitutivo) idonei a prevenire o limitare gli effetti del ritardo stesso.
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DANNO DA RITARDO: Il diritto dell'esecutore al risarcimento dei danni derivanti da un ritardo nella consegna dei lavori imputabile alla stazione appaltante. (Riferimento: Allegato II.14, Art. 3, comma 4)

