Giurisprudenza e Prassi

ILLEGITTIMITÀ DEL CUMULO DELLE FUNZIONI DI DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA (114.4)

TAR LAZIO Ordinanza 2026

In materia di appalti di servizi di ingegneria e architettura, è legittima l'esclusione del concorrente che indica un unico soggetto per le funzioni di Direttore dei Lavori e di Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione qualora la lex specialis contenga un espresso divieto di cumulo. Tale previsione è conforme all'art. 114, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, che autorizza la separazione delle figure professionali per ragioni di tutela della sicurezza e correttezza dell'esecuzione, specialmente in appalti di rilevante importo e complessità.

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COORDINATORE PER LA SICUREZZA: Figura incaricata di garantire il rispetto delle norme di sicurezza in cantiere, sia in fase di progettazione (CSP che di esecuzione (CSE. (Riferimento: Art. 114, comma 1 e Allegato I.10)