Giurisprudenza e Prassi

CUMULO ALLA RINFUSA ILLIMITATO - CONSORZI STABILI - LIMITI E APPLICABILITA' (67.2.d)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2023

Il nuovo Codice dei contratti pubblici ha ammesso, in sostanza, in maniera generica e senza limitazioni, il ‘cumulo alla rinfusa’ anche all’art. 67, comma 2, lett. d) del d.lgs. n. 36 del 2023, il quale ha espressamente previsto che “per gli appalti di lavori, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di affidamento sono posseduti e comprovati dagli stessi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate”.

Da siffatti rilievi consegue che, nella partecipazione alle gare d’appalto è il consorzio stabile (e non già ciascuna delle singole imprese consorziate) ad assumere la qualifica di concorrente e contraente e, per l’effetto, a dover dimostrare il possesso dei relativi requisiti partecipativi, anche mediante il cumulo dei requisiti delle imprese consorziate, a prescindere dal fatto che le stesse siano designate o meno in gara per l’esecuzione del contratto di appalto.

Il principio è stato recentemente affermato da questa Sezione, con la sentenza n. 6533 del 4 luglio 2023, in fattispecie in cui il Consorzio OMISSIS appellante ha assunto il ruolo di operatore economico partecipante alla procedura in proprio e cioè ‘in nome e per conto proprio senza indicare alcuna consorziata esecutrice’, dichiarando di possedere i requisiti di partecipazione attraverso quelli ‘in capo alla propria consorziata non esecutrice… sulla base del c.d. cumulo alla rinfusa’.

Con la suddetta pronuncia, il Collegio ha affermato che l’art. 225, comma 13, secondo periodo, d.lgs. n. 36 del 2023, autenticamente interpretato (art. 47 comma 2 – bis cit.: “la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l’affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all’apporto reso dai singoli consorziati nell’esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente”), consente ai consorzi stabili di fare ricorso, in modo generalizzato, al c.d. ‘cumulo alla rinfusa’ ai fini dell’affidamento di servizi e forniture, e dunque di poter bene integrare i requisiti previsti dalla lex specialis mediante quelli posseduti dalle proprie consorziate non esecutrici.

Ne consegue che nessuna censura può essere accolta con riferimento all’art. 6.4. del Disciplinare di gara, disposizione che, al contrario, si pone in linea con il suddetto approdo interpretativo, statuendo che ‘I consorzi di cui agli articoli 45, comma 3, lettera c) e 46, comma 1, lettera f) del d.lgs. 50/2016, al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l’esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l’esecuzione del contratto’. Pertanto, l’appello incidentale spiegato dal RTI OMISSIS non può trovare accoglimento.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
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