Giurisprudenza e Prassi
Illegittimità dell'integrazione qualitativa in criteri di valutazione meramente quantitativi
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA Sentenza
2026
In presenza di una clausola della lex specialis che ancora l'attribuzione del punteggio a dati puramente aritmetici e quantitativi, è precluso alla Commissione di gara integrare la regola con parametri qualitativi non previsti, quali la descrizione analitica dell'apporto dei partner o la loro strutturazione operativa. Tale condotta configura un eccesso di potere per travisamento dei fatti e violazione dell'obbligo di motivazione, specialmente quando l'Amministrazione omette di considerare elementi nominativamente indicati nell'offerta e già oggetto di specifico riesame.
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