Giurisprudenza e Prassi

CRITERI PREMIALI OFFERTA TECNICA - VICINANZA TERRITORIALE IMPIANTO - LEGITTIMO

TAR MARCHE AN SENTENZA 2025

Con il primo motivo, si contesta, in sintesi, l’illegittimità del criterio di valutazione “T.1.a” contenuto nel disciplinare di gara (localizzazione dell’impianto di recupero), finalizzato asseritamente a “penalizzare” le offerte di impianti ubicati a maggiore distanza dalla sede operativa dell’ATA. Il criterio in questione, ritenuto ininfluente sulla qualità del servizio appaltato, avrebbe attribuito un peso sproporzionato alla proposta di un solo operatore, ossia ASTEA s.p.a., che sarebbe l’unico a poter fruire del punteggio del criterio in questione. Si sarebbe così determinata una situazione di "protezionismo territoriale", ritenuto contrario sia ai principi comunitari di concorrenza e libera partecipazione sanciti dalla normativa europea in materia di appalti pubblici, sia ai principi di concorrenza e massima partecipazione recepiti nell’ordinamento nazionale (artt. 3 e 10 D. Lgs. n. 36/2023), sia infine alle norme di settore che garantiscono la gestione in regime di concorrenza del rifiuto oggetto dell’appalto nonché la libera circolazione dello stesso, senza restrizioni di sorta, sul territorio nazionale (D.lgs. n. 152/2006 artt. 178 e 181).

Il primo motivo va disatteso in quanto i 33 punti previsti dal criterio “T.1.a.” (“Disponibilità di un impianto autorizzato al recupero di rifiuti biodegradabili di cucine e mense EER 20 01 08 nel territorio dell’ATO2- Ancona La disponibilità deve essere garantita per tutta la durata del contratto”) non sono idonei a determinare a priori “protezionismo territoriale”, potendo essere sopravanzato tale punteggio dalla somma del criterio “T.1.a.” (“Disponibilità di un impianto autorizzato al recupero di rifiuti biodegradabili di cucine e mense EER 20 01 08 esterno al territorio dell’ATO2-Ancona ma entro il limite di 100 km in linea d’aria dalla sede operativa dell’ATA La disponibilità deve essere garantita per tutta la durata del contratto”) a cui sono associati 15 punti, e del criterio “T.2.a.” (“Disponibilità di più di un centro di trasferenza nel territorio dell’ATO2-Ancona nel caso di non disponibilità di un impianto autorizzato al recupero di rifiuti biodegradabili di cucine e mense EER 20 01 08 nel territorio dell’ATO2-Ancona oppure disponibilità di almeno un centro di trasferenza nel territorio dell’ATO2-Ancona nel caso di disponibilità di un impianto autorizzato al recupero di rifiuti biodegradabili di cucine e mense EER 20 01 08 nel territorio dell’ATO2-Ancona La disponibilità deve essere garantita per tutta la durata del contratto”) a cui sono associati 20 punti.

Per cui non è determinante, a propri, la disponibilità di un impianto nel territorio dell’Ato 2.

Che lo sia a posteriori, all’esito della valutazione, non può riflettersi sulla legittimità del criterio relativo.

Va ribadito che non può dirsi irragionevole la previsione nel bando di gara di un quid premiale legato alla distanza chilometrica tra punto di raccolta rifiuti e impianto di trattamento di destinazione, sul rilievo del minor impatto ambientale legato al minor chilometraggio effettuato dai mezzi di trasporto (cfr. T.A.R. Trentino Alto Adige, Bolzano, sez. I, 8 luglio 2019, n. 166).

L’art. 182-bis D.lgs 152/2006 “Principi di autosufficienza e prossimità”, prevede, infatti, che “Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di:

a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento in ambiti territoriali ottimali;

b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;

c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica”.



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