CENTRO DI COTTURA COME CRITERIO PREMIALE : LA PA DEVE VALUTARE IL TITOLO DI GODIMENTO (108)
Nell'ambito di una gara indetta per l'affidamento del servizio di refezione scolastica in favore degli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia statali e le scuole primarie statali cittadine per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, la ricorrente -con l'impugnazione de qua- ha denunciato l’insussistenza di uno degli elementi premiali decisivi ai fini dell’aggiudicazione e segnatamente la disponibilità di un centro di cottura nell’ambito territoriale di 10 km.
A dispetto delle allegazioni svolte dalla Società appellante, è comprovata per tabulas la disponibilità giuridica del centro di cottura presso il Comune X per le esigenze dell’appalto de quo - disponibilità accordata con scrittura privata sottoscritta tra il Comune e l’impresa in data 20 febbraio 2023 e prodotta agli atti del giudizio di primo grado il 16 dicembre 2024. In base al tenore testuale dell’accordo, il Comune X “si impegna a garantire […] la continuità e la qualità del funzionamento per tutta la durata dell’appalto, di tale Centro abilitato alla produzione, cottura, confezionamento e distribuzione dei pasti destinati alla ristorazione collettiva” a fronte dell’impegno dell’impresa di organizzare un buffet culinario per almeno 200 persone in occasione di eventi indicati a discrezione dello stesso Comune.
Ad abundantiam giova rilevare che lo stesso Ente appaltante, nella fase di verifica dei requisiti di esecuzione, ha accertato che l’operatore economico aggiudicatario è in possesso nell’arco di 10 km dalla città anche di altri appalti – come quello presso il Comune Y -, quindi, dispone, all’occorrenza, anche di altri centri cottura idonei a garantire la durata biennale del servizio, laddove venisse meno la disponibilità del centro presso il Comune X dopo il mese di giugno 2025.
Da ultimo, i rilievi riguardanti il sottodimensionamento e l’assenza di autorizzazioni sanitarie restano mere illazioni indimostrate documentalmente giacché dal compendio versato in atti non è dato desumere il limite al volume dei pasti erogabili allegato dall’appellante.
Argomenti:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui