Giurisprudenza e Prassi

CENTRO DI COTTURA COME CRITERIO PREMIALE : LA PA DEVE VALUTARE IL TITOLO DI GODIMENTO (108)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2025

Nell'ambito di una gara indetta per l'affidamento del servizio di refezione scolastica in favore degli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia statali e le scuole primarie statali cittadine per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, la ricorrente -con l'impugnazione de qua- ha denunciato l’insussistenza di uno degli elementi premiali decisivi ai fini dell’aggiudicazione e segnatamente la disponibilità di un centro di cottura nell’ambito territoriale di 10 km.

A dispetto delle allegazioni svolte dalla Società appellante, è comprovata per tabulas la disponibilità giuridica del centro di cottura presso il Comune X per le esigenze dell’appalto de quo - disponibilità accordata con scrittura privata sottoscritta tra il Comune e l’impresa in data 20 febbraio 2023 e prodotta agli atti del giudizio di primo grado il 16 dicembre 2024. In base al tenore testuale dell’accordo, il Comune X “si impegna a garantire […] la continuità e la qualità del funzionamento per tutta la durata dell’appalto, di tale Centro abilitato alla produzione, cottura, confezionamento e distribuzione dei pasti destinati alla ristorazione collettiva” a fronte dell’impegno dell’impresa di organizzare un buffet culinario per almeno 200 persone in occasione di eventi indicati a discrezione dello stesso Comune.

Ad abundantiam giova rilevare che lo stesso Ente appaltante, nella fase di verifica dei requisiti di esecuzione, ha accertato che l’operatore economico aggiudicatario è in possesso nell’arco di 10 km dalla città anche di altri appalti – come quello presso il Comune Y -, quindi, dispone, all’occorrenza, anche di altri centri cottura idonei a garantire la durata biennale del servizio, laddove venisse meno la disponibilità del centro presso il Comune X dopo il mese di giugno 2025.

Da ultimo, i rilievi riguardanti il sottodimensionamento e l’assenza di autorizzazioni sanitarie restano mere illazioni indimostrate documentalmente giacché dal compendio versato in atti non è dato desumere il limite al volume dei pasti erogabili allegato dall’appellante.


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