Giurisprudenza e Prassi

MODIFICHE DI GARA SIGNIFICATIVE E OBBLIGO DI PROROGA DEI TERMINI (92)

TAR VENETO SENTENZA 2026

Non ogni variazione apportata alla lex specialis in pendenza del termine di presentazione delle offerte assume carattere sostanziale tale da imporre la ripubblicazione del bando. Tuttavia, qualora le variazioni impattino sulle modalità di valutazione dell'offerta tecnica (quale il passaggio da un criterio tabellare a uno discrezionale) o incidano su elementi economicamente rilevanti ai fini della formulazione del prezzo (quale la decorrenza della garanzia o il meccanismo di allocazione dei volumi nell'accordo quadro), tali modifiche assumono natura "significativa". Ne consegue il vincolo cogente per l'Amministrazione di prorogare i termini di gara in misura proporzionata.

"[...] non ogni variazione che abbia una qualche incidenza sulla predisposizione dell’offerta assume carattere sostanziale. La sentenza del T.A.R. Lazio innanzi citata richiama, in proposito, la giurisprudenza del Consiglio di Stato che ha escluso tale carattere, in un caso, relativo alla modifica avente ad oggetto l’assegnazione dei punteggi delle offerte tecniche, in quanto non idonea ad ampliare la potenziale platea dei concorrenti né incidente sui requisiti di partecipazione (Cons. Stato, Sez. V, 4 novembre 2024, n. 8729) e, in un altro caso, avente ad oggetto la correzione del riferimento ad una certificazione UNI EN palesemente erroneo e agevolmente riconoscibile (Cons. Stato, Sez. IV, 9 maggio 2025, n. 4019).

Diversamente, una modifica può essere comunque “significativa”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 92, comma 2, lett. b), qualora - pur non incidendo sulla platea dei potenziali concorrenti - comporti la necessità di riconsiderare o rielaborare l’offerta: in tal caso non è necessaria la rinnovazione della pubblicità, ma è obbligatoria una proroga adeguata del termine. In questa prospettiva si colloca, ad esempio, la giurisprudenza che ha ravvisato una modifica significativa nella variazione di un elemento rilevante ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico, ritenendo conseguentemente necessaria la proroga del termine ai sensi dell’art. 92 (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 25 settembre 2025, n. 1501).

In definitiva, non ogni modifica incidente sulla formulazione dell’offerta rende necessaria la ripubblicazione del bando, fermo restando che: A) la modifica significativa rende necessario assicurare agli operatori un termine ulteriore e proporzionato per adeguare l’offerta; B) la modifica sostanziale, incidendo invece sulle condizioni fondamentali della competizione e potendo modificare la stessa platea dei potenziali partecipanti, impone la rinnovazione della pubblicità e la riapertura dei termini.

[...]

L’art. 92 del d.lgs. n. 36/2023 pone un obbligo oggettivo della Stazione appaltante: occorre verificare se le modifiche siano significative e, in caso affermativo, concedere un termine proporzionato, non richiedendo al singolo ricorrente di dimostrare ex post quale prezzo avrebbe offerto o come avrebbe riscritto l’offerta tecnica [...]"

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